In caso di prestazione di lavoro autonomo occasionale, quando va applicata la ritenuta d’acconto? Una breve guida per far luce sulla questione
Nell’ambito di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, nel caso in cui vengano erogati esclusivamente rimborsi spese, non si rende necessaria l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% sull’importo erogato: è stata la stessa agenzia delle entrate a chiarire tale aspetto nella risoluzione n. 49/E/2013.
Da un punto di vista giuridico il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, al di fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione; tuttavia la prestazione per non rientrare nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo abituale (con conseguente obbligo di apertura della partita iva ed emissione della fattura) deve essere sporadica, occasionale e non abituale.
Da un punto di vista fiscale invece i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono disciplinati dall’ art. 67 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986): in particolare la lettera l) prevede che siano inclusi tra i “redditi diversi” quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). La determinazione del reddito imponibile da lavoro autonomo occasionale si ottiene dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta, secondo quindi un principio di cassa, e le spese specificamente inerenti alla produzione di tale reddito.